Statuto

Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria del 7 novembre 2016

Art. 1- Denominazione, sede e durata

  1. E’ costituita l’associazione non riconosciuta denominata “C.R.A.L. GRUPPO HELVETIA”con sede in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21.
  2. L’associazione non ha scopo di lucro e si adegua alla normativa in materia di associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni. Essa è retta dal presente statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dalle vigenti norme di legge in materia.
  3. La durata dell’associazione è indeterminata.

Art. 2 – Scopo e attività dell’Associazione

  1. L’Associazione è un Istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il Comitato Direttivo. Essa si propone di promuovere la formazione sociale dei lavoratori e favorire lo svolgersi della vita post-lavorativa in un ambiente sereno mediante un proficuo impegno del tempo libero attraverso attività culturali, artistiche, sportive, turistiche e ricreative in favore dei soci.
  2. L’associazione può, pertanto, porre in essere e partecipare ad ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale. Può, inoltre, intraprendere ogni altra attività strumentale o connessa finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
  3. Per il perseguimento delle proprie finalità l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
  4. L’Associazione, in considerazione del suo scopo e della pluralità delle sue attività può articolarsi in sezioni specializzate in gruppi di interesse e/o in sedi distaccate sul territorio nazionale, anche per singole branche di attività sportive e culturali.
  5. L’Associazione può svolgere attività, anche commerciali, purchè complementari e non prevalenti rispetto ai suoi fini primari.
  6. L’Associazione può, altresì, deliberare in assemblea ordinaria l’affiliazione a federazioni ed associazioni, aventi come scopo la valorizzazione delle esperienze associative dei Circoli Ricreativi Aziendali dei Lavoratori (C.R.A.L.), finalizzate alla promozione delle attività del tempo libero quali attività culturali, artistiche, sportive, turistiche e ricreative.

Art. 3 – Soci

  1. Possono essere Soci dell’associazione (i) i lavoratori dipendenti con contratto “assicurativo” delle società italiane del Gruppo assicurativo Helvetia; (ii) i soggetti legati a tali società da un contratto (in corso); (iii) i pensionati che abbiano svolto nelle società predette il loro ultimo lavoro subordinato.
  2. L’iscrizione ha luogo, da parte del Comitato Direttivo, sulla base di opportuna domanda; essa ha durata fino a recesso o altra causa di scioglimento del rapporto associativo. Sono invece Soci di diritto le Società del Gruppo Assicurativo Helvetia che – successivamente alla costituzione dell’associazione – facciano pervenire al Comitato Direttivo documento di adesione.
  3. Alla vita sociale del CRAL Gruppo Helvetia possono anche partecipare:
  • I familiari del Socio – con le modalità e i criteri fissati dal Comitato Direttivo che sono individuati nel coniuge o nel convivente di fatto, nei figli minori e nei figli maggiorenni conviventi o fiscalmente a carico.
  • Altri familiari del Socio purché conviventi o fiscalmente a carico.
  1. La convivenza deve essere certificata con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.
  2. La quota associativa dovuta dagli associati è decisa annualmente dal Comitato Direttivo, in via differenziata fra i Soci “Società” e soci persone fisiche.
  3. Il Socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento; in tale caso, la quota associativa relativa al periodo dell’anno solare non verrà restituita ne sarà trasmissibile.

 Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

  1. I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle manifestazioni promosse dal Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative, e di beneficiare delle provvidenze attuate dall’associazione stessa.
  2. È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo con esplicita esclusione della partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
  3. I soci sono tenuti:
  • all’osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
  • al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Comitato Direttivo e da eventuali regolamenti.
  1. Nella sede del Associazione è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegue scopi di propaganda politica o sindacale.
  2. La qualità di socio si perde per esclusione e per recesso.
  3. L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell’Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa.
  4. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.
  5. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili.

 Art. 5 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Comitato Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Revisore legale, se nominato.

 Art. 6 – Compiti dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
  2. L’Assemblea viene convocata in sede ordinaria almeno due volte all’anno, dal Comitato Direttivo, entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico finanziario, la cui redazione è obbligatoria ed entro il 30 novembre per l’approvazione del bilancio preventivo.
  3. Viene, altresì convocata in sede ordinaria per:
    • eleggere i membri del Comitato Direttivo;
    • eleggere, se richiesto, il Revisore legale;
    • deliberare sulle direttive di ordine generale del Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere in relazione agli scopi del Associazione;
    • vigilare affinché l’operato del Comitato direttivo sia in linea con gli scopi statutari;
    • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.
    • In sede straordinaria l’assemblea è convocata per:
    • deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
    • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
    • deliberare sul trasferimento di sede dell’associazione;
    • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Comitato Direttivo.

Art. 7- Convocazioni e deliberazioni

  1. L’Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un terzo della base sociale; in quest’ultimo caso essa dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui è stata avanzata la richiesta.
  2. L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
  3. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.
  4. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti. La seconda convocazione dell’Assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.
  5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  6. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 16 e 17, l’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione delibera a maggioranza prescindendo dal numero dei presenti.
  7. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in assenza dal consigliere più anziano per età o da un Presidente appositamente nominato dall’Assemblea stessa.
  8. Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali dell’Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data dell’assemblea.
  9. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 8 – Il Comitato Direttivo

  1. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni, scadendo con l’approvazione del terzo bilancio successivo alla propria nomina, ed è composto di 6 (sei) persone ed elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere; questi tre membri formano il Comitato di Presidenza.Il Comitato Direttivo, in ordine alle attività svolte dall’associazione, può attribuire ai consiglieri specifica funzione di presidiare particolari settori di attività (turistica, culturale, ricreativa, etc..).
  2. Il Comitato Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell’attività volontaria anche dei Soci che siano in grado, per competenze personali, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
  3. Qualora per dimissioni o altro motivo vengano a mancare dei membri del Comitato Direttivo essi verranno sostituiti dai primi non eletti. In assenza di nominativi, l’Assemblea dovrà procedere alla sostituzione del Consigliere che resterà in carica sino alla naturale scadenza del Comitato Direttivo. Nel caso vengano a mancare contemporaneamente più di due consiglieri, l’interò Comitato decade e dovrà essere rieletto dall’Assemblea.
  4. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria su richiesta di almeno due dei suoi membri o su richiesta del Revisore legale, se nominato.
  5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d’età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  6. Il Comitato Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, allo stesso compete di:
  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • predisporre i bilanci preventivi ed il bilancio consuntivo;
  • deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
  • attuare le delibere assembleari;
  • deliberare sull’esclusione dei soci, fatta slava la possibilità per l’escluso di ricorrere all’Assemblea;
  • determinare le quote sociali, previo parere dell’assemblea;
  • deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  • deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.
  1. Il Comitato Direttivo nomina un Segretario che è tenuto a verbalizzare tutte le decisioni su apposito libro con pagine numerate.
  2. Le Società del Gruppo Assicurativo Helvetia hanno la facoltà di proporre all’Assemblea la nomina di uno dei membri del Comitato Direttivo. Tale proposta non è in alcun modo vincolante per l’Assemblea che procede alla nomina dell’organo amministrativo.

Art. 9 – Il Presidente ed il vice-Presidente

  1. Il Presidente dell’associazione è anche il Presidente del Comitato Direttivo. Ad egli spetta la direzione dell’associazione con l’utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo.
  2. Al Presidente compete, inoltre, la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni inerenti al funzionamento del Circolo secondo il proprio scopo statutario e la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
  3. Il Presidente firma gli atti sociali che impegnano il Circolo sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d’urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.
  4. Il Vicepresidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Art. 10 – Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere compila, in collaborazione con il Segretario, il Conto Consuntivo. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle uscite, redige e tiene aggiornato il libro degli inventari, che deve essere sottoscritto dal Presidente all’inizio di ogni esercizio.

Art. 11 – Pagamenti

Sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento:

  • Il Presidente;
  • Il Tesoriere;
  • Il Vicepresidente, con firma abbinata

Art. 12 – Revisore legale

  1. Il Revisore legale, se nominato, viene eletto dall’Assemblea. Allo stesso compete la verifica periodica della contabilità, della cassa e dell’inventario dei beni mobili. Compete, altresì, al revisore, il controllo dei conti, la redazione, di una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea e la verifica circa la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati del Comitato Direttivo.
  2. Il Revisore legale viene eletto dall’Assemblea per la durata di tre anni, scadendo con l’approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina, e può essere riconfermato.

Art. 13 – Gratuità degli Incarichi

  1. Le funzioni dei membri del Comitato Direttivo e del Revisore legale sono gratuite. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Comitato Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’associazione.

Art. 14 – Mezzi economici

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
    • quote e contributi degli associati;
    • eredità, donazioni e legati;
    • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    • iniziative promozionali;
    • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  2. I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
  3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con le disposizioni di legge applicabili potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e per arricchirne il suo patrimonio.
  4. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 – Esercizi Sociali

  1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato alla approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile successivo.

Art. 16 – Modifiche Statutarie

  1. Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea straordinaria presa, in prima convocazione, a maggioranza dei ¾ dei soci. In seconda convocazione la modifica deve avvenire con la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 – Scioglimento dell’associazione

  1. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deciso dall’assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e deliberata in prima convocazione con il voto favorevole dei 3/4 di essi.
  2. In seconda convocazione, lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Disposizioni Finali

  1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in materia.